venerdì, Aprile 17 2026

Allenatori e attività con altre società: sanzioni del Tribunale Federale per il caso Barcanova–Virtus Accademia

di Andrea Musacchio
17 Aprile 2026 2 min lettura

TORINO. Il Tribunale Federale Nazionale ha definito il procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale nei confronti di alcuni tecnici, dirigenti e delle società USD Barcanova Calcio e ASD Virtus Accademia Calcio, in relazione a fatti risalenti alla primavera del 2025.

Al centro del deferimento, l’attività svolta da due allenatori, all’epoca tesserati con il G.S.D. Lascaris 1954, che secondo la ricostruzione della Procura avrebbero preso parte a iniziative riconducibili alle due società piemontesi, sia sul piano tecnico sia su quello promozionale. In particolare, tra gli episodi contestati figurano la partecipazione a una seduta di allenamento con calciatori minorenni e la presenza a un evento organizzato il 4 giugno 2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese, oltre alla pubblicazione sui propri profili social di contenuti relativi a open day e manifestazioni sportive delle stesse società.

Nel procedimento sono stati coinvolti anche i rappresentanti delle due società, chiamati a rispondere per aver consentito o non impedito tali attività, oltre alle società stesse per responsabilità diretta e oggettiva, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Prima dell’apertura dell’udienza, le parti hanno presentato una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Tribunale, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità delle sanzioni, ha dichiarato efficaci gli accordi raggiunti.

Nel dettaglio, è stata disposta una squalifica di un mese per uno dei tecnici coinvolti e di venti giorni per l’altro. Per i dirigenti sono state stabilite inibizioni, rispettivamente di un mese e di venti giorni, mentre alle società sono state comminate ammende economiche: 100 euro per la Barcanova Calcio e 200 euro per la Virtus Accademia Calcio.

La decisione chiude il procedimento disciplinare e conferma l’impostazione della Procura Federale in merito al rispetto delle norme sul tesseramento e sull’attività dei tecnici, anche in relazione alla partecipazione a iniziative sportive e promozionali riconducibili a società diverse da quella di appartenenza.

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