
RONCO VALDENGO. La partita resta quella che è stata sul campo. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello del Comitato Piemonte e Valle d’Aosta ha respinto il reclamo presentato dalla Fulgor Chiavazzese, confermando l’omologazione del risultato di 0-1 maturato contro l’Accademia Borgomanero nella gara dello scorso 8 marzo, valida per il campionato di Eccellenza.
Al centro della vicenda, un episodio avvenuto al 20’ del primo tempo, durante una situazione di tensione sfociata in una rissa tra calciatori. In quel contesto, secondo quanto riportato nel referto arbitrale, un giocatore di riserva dell’Accademia Borgomanero aveva lasciato l’area tecnica per entrare sul terreno di gioco e prendere parte alla mischia. A seguito dell’episodio, l’arbitro aveva espulso il numero 13 Federico Pisani.
La Fulgor Chiavazzese, nel proprio ricorso, ha contestato la decisione sostenendo che si fosse verificato uno scambio di persona. Secondo la ricostruzione della società, il calciatore effettivamente entrato in campo sarebbe stato Marco Pratini, successivamente impiegato nella ripresa, e non Pisani. A supporto della propria tesi, la società aveva allegato anche materiale video, evidenziando differenze nei dettagli dell’equipaggiamento dei due giocatori.
La Corte ha esaminato il reclamo e la documentazione allegata, acquisendo anche chiarimenti da parte del direttore di gara. Nella sua relazione integrativa, l’arbitro ha spiegato come, nel momento dell’episodio, l’identificazione del calciatore fosse resa difficile dal fatto che indossava la pettorina e si era rapidamente allontanato dal terreno di gioco dopo l’ingresso. In una situazione di incertezza, il direttore di gara si era quindi rivolto all’allenatore dell’Accademia Borgomanero, Thomas Forzatti, il quale aveva indicato, sotto la propria responsabilità, in Federico Pisani il responsabile della condotta.
Una versione che, secondo quanto riportato nella decisione, è stata confermata anche dalla stessa società Accademia Borgomanero.
Nel valutare il caso, la Corte ha distinto tra errore tecnico e errore di percezione. Anche nell’ipotesi in cui l’identificazione del calciatore non fosse stata corretta, i giudici hanno ritenuto che si tratterebbe di un errore riconducibile alla normale dinamica di gara e non di un errore tecnico in senso stretto, tale da giustificare la ripetizione dell’incontro.
Proprio su questo punto si fonda la decisione: l’arbitro, in una situazione di difficoltà nell’identificazione, ha applicato la normativa prevista, adottando una procedura ritenuta conforme al regolamento. Non essendo configurabile un errore tecnico, la Corte ha stabilito di non poter intervenire sul risultato.
Il reclamo è stato quindi respinto, con conferma della decisione di primo grado e dell’omologazione dello 0-1 maturato sul campo. Disposto anche l’incameramento della tassa di reclamo già versata dalla società ricorrente.
