Insulti denigratori all’arbitra Francesca Arangio: dieci giornate al giocatore del San Bernardo

TORINO – Marco Masiello è stato squalificato per 10 giornate. Il motivo? Aver insultato, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, l’arbitra Francesca Arangio. Il fatto è accaduto durante la partita tra San Bernardo, squadra dove gioca Masiello, e Perosa. La ricostruzione la si legge nel comunicato ufficiale della Lnd Piemonte Valle d’Aosta. “Espulso per somma di ammonizioni per reiterate proteste, in occasione del secondo cartellino giallo e della conseguente espulsione ha rivolto all’arbitra una frase ingiuriosa, di chiaro contenuto denigratorio per genere. Inoltre, ha ritardato volontariamente la propria uscita dal terreno di gioco, reiterando le proteste e togliendosi scarpini e parastinchi”.

Inoltre, la società ha ricevuto anche una multa di 400 euro “per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori e dei propri tesserati, sia durante lo svolgimento della partita che al termine della stessa”, e la squalifica del campo. “Nello specifico, per tutta la durata della gara ed altresì al termine della stessa, i tifosi della società ospitante hanno rivolto all’arbitro pesanti insulti e frasi ingiuriose di chiaro contenuto discriminatorio e denigratorio per genere. Due sostenitrici, inoltre, accompagnavano gli insulti con gravi minacce e una di loro addirittura si appendeva alla rete di separazione tra tribuna e campo, colpendola con la propria borsa, ed è stato necessario l’intervento di due persone per placarla e farla allontanare. Inoltre, al termine della partita, i giocatori della Società San Bernardo rientravano in campo e si univano ai tifosi nel rivolgere insulti sessisti alla direttrice di gara; veniva altresì consentito l’ingresso sul terreno di gioco a soggetti non autorizzati, che sostavano di fronte allo spogliatoio della società. Le condotte descritte dall’arbitro nel proprio referto, che hanno coinvolto non solo i sostenitori ma anche gli stessi tesserati della Società San Bernardo, sono ritenute di gravità tale da comminare oltre alla ammenda la sanzione della squalifica del campo per una giornata, ai sensi dell’art. 28, commi 4 e 5 C.G.S. Si rammenta alla Società la propria oggettiva responsabilità per tali fatti e comportamenti e che, in caso di recidiva, saranno assunte ulteriori e più gravi sanzioni”.

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