Il Comunicato Ufficiale n. 108 della LND della stagione sportiva 2022/23 segna un grande punto di svolta per il calcio dilettantistico. Secondo quanto riportato, un allenatore esonerato potrà tesserarsi nuovamente per un’altra società all’interno della stessa stagione. A questo vanno aggiunte due premesse. La prima è che l’allenatore in questione dovrà essere stato esonerato prima del 30 novembre, la seconda è che il tecnico non può comunque tesserarsi per una società che disputi lo stesso girone o lo stesso campionato di quella da cui è stato esonerato.
Il Comunicato Ufficiale numero 108
‘L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2022 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per
gli Allenatori/Allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti all’attività giovanile di base’.
Il Comunicato dispone anche che il massimale annuo in ordine ai premi di tesseramento per un allenatore di Campionato Regionale e Provinciale relativo ad attività agonistica giovanile sia di €3.500. Rimane invariato invece quello relativo all’allenatore di ‘squadre minori’ che resta di € 2.500.