Insulti a Lys Gomis, accolto il ricorso del Vanchiglia: annullata la multa di 600 euro

TORINO – Alla fine giustizia è stata fatta. La corte sportiva d’appello accoglie il ricorso del Vanchiglia e annulla la sanzione di 600 euro motivata, all’epoca, per gli insulti discriminatori ricevuti da Lys Gomis, preparatore dei portieri del Moretta, al termine della gara dello scorso 15 gennaio. Come aveva spiegato poche ore dopo la sentenza lo stesso Gomis sui suoi profili social, il Vanchiglia non aveva alcuna responsabilità per quanto accaduto. Infatti, come si legge nell’ultimo comunicato ufficiale della LND Piemonte Valle Aosta, ad insultare l’ex portiere del Torino è stato solamente uno spettatore (e non un gruppo di tifosi), peraltro sconosciuto alla società granata. Proprio per questo motivo la corte sportiva d’appello ha stabilito che il Vanchiglia non può ritenersi in alcun modo responsabile di comportamento discriminatorio.

Il testo integrale del comunicato ufficiale del 9 febbraio 2023

Con reclamo ritualmente pervenuto a mezzo PEC del 23/01/2023, la Società USD VANCHIGLIA 1915, in persona del Presidente Sig. Eduardo De Gregorio, propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei propri riguardi l’ammenda di € 600,00 con la
seguente motivazione: “per la condotta inqualificabile di un gruppo di tifosi che, al termine dell’incontro, mentre i componenti delle due squadre si ammassavano nei pressi del tunnel per il rientro negli spogliatoi, rivolgevano un insulto di chiara natura discriminatoria nei confronti del dirigente avversario, Sig. Gomis Lys. Si rammenta alla Società la sua oggettiva responsabilità per le condotte discriminatorie tenute in occasione della disputa delle partite da parte dei propri tifosi e che, in caso di recidiva, oltre alla sanzione dell’ammenda di entità maggiore verrà applicata l’ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate, ex art. 28 CGS”.

Con riferimento alla predetta squalifica, la società ne domanda l’annullamento, sostenendo che l’insulto a fine gara non è stato proferito da un gruppo di tifosi, ma da un solo spettatore, peraltro sconosciuto alla società reclamante, e che la società Vanchiglia si è sempre distinta per la promozione dello sport come attività inclusiva e per la lotta contro ogni forma di razzismo. Il ricorso appare fondato. Letto il referto del direttore di gara, ove l’assistente arbitrale riferisce di aver udito un insulto all’indirizzo del dirigente avversario, esaminata la documentazione ufficiale, in cui la stessa persona offesa ridimensiona l’accaduto a un’ingiuria isolata, tutto ciò premesso questa Corte non ritiene di ravvisare nel comportamento i connotati della responsabilità oggettiva di cui all’art. 28 c. 4 CGS, il quale recita che le Società “sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Nel caso di specie, pur condannando l’episodio, si riconosce trattarsi di un’offesa isolata, al termine della gara, per la quale la società Vanchiglia non può ritenersi in alcun modo responsabile di comportamento discriminatorio.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla Società USD VANCHIGLIA 1915 e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda di € 600,00. In ragione dell’accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

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