Ahi Ahi Chianocco: stangata del giudice sportivo, il tecnico Negro squalificato fino a luglio

CHIANOCCO – Dopo la stangata a Pasqualone, arriva anche quella per il tecnico Alessio Negro. Pugno duro del giudice sportivo, che prende una decisione che farà sicuramente discutere in Val di Susa, in quanto l’allenatore è stato squalificato fino al 21 luglio “per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro”.

Infatti, come si legge nel comunicato ufficiale (per leggere il testo integrale clicca qui), il tecnico, “a seguito della espulsione del sig. Addari, inveiva contro l’arbitro, che lo aveva successivamente espulso. Alla notifica del provvedimento, il tesserato è entrato velocemente in campo e si è posto a 4/5 cm dal direttore di gara, urlandogli in faccia, minacciandolo e chiaramente cercando un contatto fisico”.

Una volta “portato via a forza dai propri giocatori”, Negro, “in segno di ulteriore minaccia, ha mostrato il pugno chiuso all’arbitro”. Ad aggravare la posizione dell’allenatore, stando a quanto scritto dal giudice, ci sarebbe anche la scelta di rimanere “per il restante tempo di gioco a bordo campo, dal lato degli spogliatoi, dando indicazioni ai giocatori”. Inoltre, al termine della gara, “Negro è rientrato senza autorizzazione sul terreno di gioco, ha raggiunto l’arbitro e ha ripreso a minacciarlo e insultarlo, impedendogli di raggiungere lo spogliatoio ostruendo il passaggio col proprio corpo e colpendo più volte col petto l’arbitro che tentava di uscire dal campo. In questa situazione, nessuno dei dirigenti della Società Chianocco interveniva a supporto del direttore di gara e il tecnico è stato bloccato a fatica da due giocatori, mentre continuava a mostrare i pugni chiusi in segno di sfida e minaccia. La gravità della condotta tenuta dal tesserato, e soprattutto degli insulti delle reiterate minacce riportati dall’arbitro nel proprio referto determina l’entità della squalifica, considerato che la condotta descritta si pone, ad avviso di questa Giudice, a metà strada tra le fattispecie di cui agli artt. 35 e 36 CGS”.

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