ROMENTINO. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della FIGC ha inflitto un punto di penalizzazione in classifica alla SSD NovaRomentin Srl, da scontare nella stagione sportiva in corso.
La decisione è arrivata a seguito del deferimento della Procura Federale, che contestava alla società e all’allora presidente Guido Presta il mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute al calciatore Giammario Piscitella, come stabilito dal lodo arbitrale del 6 maggio 2025 emesso dal Collegio Arbitrale LND-AIC.
Il procedimento disciplinare. Secondo quanto riportato nel provvedimento (decisione n. 88 del 4 novembre 2025, registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2025-2026), la Procura Federale aveva ricevuto una segnalazione dal Dipartimento Interregionale il 10 giugno 2025, in cui veniva evidenziato il mancato versamento da parte della NovaRomentin delle somme stabilite dal lodo.
Il pagamento – come si legge negli atti – è stato poi effettuato dalla società in data 10 luglio 2025, quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (art. 94-ter, comma 5).
Durante l’udienza del 29 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza, erano presenti l’avvocato Enrico Liberati per la Procura Federale e l’avvocato Riccardo Lucev per la società e per il presidente Presta. Quest’ultimo, prima dell’udienza, aveva raggiunto un accordo con la Procura, dichiarato efficace dal Tribunale, mentre per la società il procedimento è proseguito regolarmente.
La decisione del Tribunale. Nel dispositivo, firmato digitalmente dal presidente Roberto Proietti, dal relatore Serena Callipari e dal segretario Marco Lai, il Tribunale ha ritenuto “accertata la responsabilità della società deferita”, sottolineando come il mancato rispetto del termine di pagamento costituisca di per sé violazione disciplinare, anche se successivamente sanata.
Il Collegio ha ricordato che l’articolo 94-ter, comma 5, delle NOIF impone il versamento entro trenta giorni dalla notifica del lodo e che, decorso inutilmente tale termine, “si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”, che prevede la penalizzazione in classifica.
Pertanto, come si legge nel provvedimento, “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SSD NovaRomentin Srl la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva”.
Un caso che richiama il principio di responsabilità diretta. La decisione ribadisce inoltre il principio di responsabilità diretta delle società sportive per l’operato dei propri dirigenti, “in forza del vincolo di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, agisce in nome e per conto della società”.
La penalizzazione di un punto, pur minima, rappresenta un colpo per la NovaRomentin, già impegnata a risalire la classifica del Girone A di Serie D, e arriva in una fase delicata della stagione in cui ogni dettaglio può incidere sugli equilibri di campionato.
