lunedì, Agosto 24 2026

Messaggio discriminatorio a un giovane calciatore: tre anni di inibizione al dirigente e multa da 1.000 euro alla società

di Redazione
10 Ottobre 2025 3 min lettura

CREVOLADOSSOLA. Il Tribunale Federale Territoriale del Piemonte e Valle d’Aosta ha emesso una sentenza esemplare in merito al caso di un messaggio discriminatorio inviato via chat a un calciatore minorenne. Il procedimento ha coinvolto il dirigente Gianmarco Ferrari, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S. Crevolese A.S.D., e la stessa società, deferita per responsabilità oggettiva.

Secondo quanto accertato dagli organi federali, il 18 novembre 2024 Ferrari aveva inviato sulla chat WhatsApp della squadra Giovanissimi Under 14 un messaggio gravemente discriminatorio nei confronti del giovane tesserato L.O., provocando nel ragazzo un forte disagio emotivo che lo ha portato, pochi giorni dopo, a chiedere lo svincolo e ad abbandonare definitivamente l’attività calcistica.

A seguito della segnalazione dei genitori del minore, pervenuta alla Procura Federale il 3 aprile 2025, è stata avviata un’indagine approfondita. L’attività istruttoria ha confermato la veridicità dei fatti, grazie anche agli screenshot della conversazione, alle testimonianze dei compagni di squadra e alle audizioni dei dirigenti societari, tra cui il presidente Edoardo Biggio.

Durante l’udienza del 26 settembre 2025, la società si è presentata per difendere la propria posizione, mentre il dirigente deferito non ha preso parte ai lavori né fornito spiegazioni. La Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Andrea Della Valle, ha chiesto per Ferrari una sanzione di tre anni di inibizione e per la Crevolese un’ammenda di 2.000 euro.

Il Tribunale, presieduto dal dott. Daniele Randazzo, ha accolto integralmente la richiesta di squalifica nei confronti di Ferrari, sottolineando la gravità assoluta della condotta: “Il messaggio inviato a un minore – si legge nelle motivazioni – è in insanabile contrasto con i principi di correttezza e tutela che devono guidare l’operato dei dirigenti sportivi”.

La sentenza ha evidenziato come il comportamento del dirigente, oltre a essere “lesivo della dignità personale”, abbia violato gli articoli 4 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva e l’articolo 4, lettera c) del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Sul fronte societario, il Tribunale Federale ha riconosciuto la responsabilità oggettiva della A.S. Crevolese A.S.D., ma ha applicato una sanzione ridotta, stabilendo un’ammenda di 1.000 euro invece dei 2.000 richiesti dalla Procura. La decisione è stata motivata dalla collaborazione del presidente Biggio, dalla tempestiva presa di distanza della società dal comportamento del dirigente e dall’adozione, seppur successiva, di un modello organizzativo di prevenzione con la nomina del “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”.

“La società – si legge nel dispositivo – ha dimostrato di voler colmare le lacune emerse e di impegnarsi per prevenire il ripetersi di episodi simili”.

In conclusione, il Tribunale Federale Territoriale ha disposto tre anni di inibizione per Gianmarco Ferrari e 1.000 euro di ammenda per la A.S. Crevolese A.S.D.

Una sentenza che ribadisce l’impegno della FIGC nel contrasto a ogni forma di discriminazione e abuso nel settore giovanile, riaffermando il principio che il calcio deve restare un luogo di crescita, rispetto e inclusione

[smiling_video id=”628630″]


[/smiling_video]

Piemonte Sport