SETTIMO. Il risultato di Volpiano Pianese-Pro Eureka non cambia. Il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il ricorso presentato dalla società settimese e confermato il 2-1 maturato sul campo nella partita del 20 settembre, valida per il campionato di Eccellenza.
La Pro Eureka chiedeva la ripetizione dell’incontro sostenendo che l’assistente arbitrale numero uno avrebbe dovuto astenersi per ragioni di opportunità, a causa di un presunto rapporto di parentela con l’allenatore della Volpiano Pianese. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, la sorella dell’assistente è sposata con il fratello del tecnico avversario.
Una situazione che, secondo la società ricorrente, avrebbe determinato un conflitto d’interessi, almeno potenziale. Il ricorso collegava inoltre tale rapporto a un episodio verificatosi durante la partita: l’espulsione del capitano della Pro Eureka nel corso del primo tempo, arrivata proprio su segnalazione dell’assistente interessato dalla contestazione.
Il rapporto di parentela contestato. Il Giudice Sportivo, dopo aver riconosciuto la regolarità formale del preannuncio, del ricorso e del versamento della relativa tassa, ha analizzato la questione partendo dall’articolo 6.3, comma 2, del Codice etico dell’AIA.
La disposizione impone agli associati di informare gli organi arbitrali competenti della presenza di interessi economici o di altra natura, anche indiretti attraverso familiari o conviventi, con persone o società operanti nell’ambito della FIGC.
L’eventuale violazione di questa norma, tuttavia, non produce automaticamente conseguenze sul risultato di una partita. Secondo il provvedimento, si tratta di una questione valutabile all’interno dell’associazione arbitrale, almeno finché non vengano dimostrati dolo o illecito sportivo.
Nel caso di Volpiano Pianese-Pro Eureka, inoltre, il Giudice ha escluso l’esistenza di un rapporto giuridico di parentela o affinità tra l’assistente e l’allenatore. I due sono infatti cognati dei componenti della coppia sposata, ma non risultano legati direttamente tra loro. Nella decisione viene richiamato anche il principio latino “affinis affinis non est affinis”, secondo il quale l’affine dell’affine non è a sua volta affine.
Nessun presupposto per ripetere la partita. Alla luce di questa ricostruzione, il Giudice Sportivo ha ritenuto infondata la richiesta di ripetizione dell’incontro. Non sono stati quindi individuati gli elementi necessari per applicare l’articolo 10 del Codice di giustizia sportiva e modificare quanto stabilito dal campo.
La decisione conferma così definitivamente, nell’ambito di questo giudizio, il successo per 2-1 della Volpiano Pianese. È stata inoltre disposta l’acquisizione della tassa versata dalla Pro Eureka per il ricorso.
Restano alcuni aspetti da approfondire. Il rigetto non chiude però ogni valutazione sulla vicenda. Nel provvedimento viene precisato che il rapporto esistente tra l’assistente arbitrale e l’allenatore della Volpiano Pianese potrebbe meritare un approfondimento sotto il profilo della deontologia arbitrale, materia sulla quale il Giudice Sportivo ha chiarito di non avere competenza.
Anche il riferimento della Pro Eureka alla possibilità di un «grave illecito sportivo», collegato all’espulsione del proprio capitano, è stato indicato come un elemento eventualmente meritevole di ulteriori accertamenti, sempre al di fuori delle competenze dell’organo che ha esaminato il ricorso.
Sul piano strettamente sportivo, però, la decisione è chiara: Volpiano Pianese-Pro Eureka resta 2-1 e la classifica del Girone A di Eccellenza non subisce variazioni.
