venerdì, Settembre 11 2026

Settimo-Casale, ricorso inammissibile: confermato l’1-5, fascicolo alla Procura federale

Redazione
Redazione·4 min di lettura

SETTIMO. Il risultato maturato sul campo non cambia: Settimo-Casale resta 1-5. Il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società viola dopo la partita della prima giornata del Girone A di Eccellenza, disputata domenica 6 settembre.

Il Settimo aveva chiesto in via principale la perdita della gara a carico del Casale e, in subordine, l’annullamento dell’incontro con la sua ripetizione a porte chiuse. Alla base del ricorso erano stati indicati gli episodi avvenuti prima del calcio d’inizio, ossia come si legge nel comunicato ufficiale del Comitato Piemonte Valle d’Aosta, il ritardo con il quale era cominciata la partita e il clima di tensione che, secondo la società di casa, avrebbe compromesso le condizioni di sicurezza.

Il reclamo non è però stato esaminato nel merito ai fini dell’accoglimento: il Settimo non ha prodotto la prova dell’invio del preannuncio di ricorso né al Giudice Sportivo né alla società avversaria. Il documento non risultava infatti pervenuto nelle rispettive caselle PEC. Una mancanza che ha determinato l’inammissibilità della procedura.

Le contestazioni del Settimo. Nel ricorso, la società viola ha ricostruito quanto accaduto all’ingresso dell’impianto. Secondo quanto riportato, un gruppo consistente di sostenitori del Casale avrebbe preteso di entrare senza acquistare il biglietto. Davanti al rifiuto dell’addetta alla biglietteria, alcuni soggetti avrebbero assunto un comportamento aggressivo e ingiurioso nei suoi confronti e verso il presidente del Settimo.

La documentazione depositata comprende i referti medici relativi alle persone coinvolte, con prognosi rispettivamente di sette e due giorni, oltre alla denuncia presentata ai Carabinieri e all’esposto della società. Gli episodi avevano reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.

Il Casale si è costituito il 9 settembre chiedendo il rigetto del ricorso. Nella decisione viene precisato che la società nerostellata, pur contestando le richieste avanzate dal Settimo, non avrebbe disconosciuto il comportamento violento e aggressivo attribuito a una parte dei propri sostenitori.

Decisivo il referto dell’arbitro. Il Giudice Sportivo ha comunque esaminato anche il merito della vicenda, per verificare l’eventuale presenza di condizioni che avrebbero consentito un intervento d’ufficio.

Il referto arbitrale ha ricostruito con precisione la sequenza temporale degli avvenimenti. Intorno alle 15.15 erano stati avvertiti rumori e confusione nella zona riservata all’ingresso del pubblico. Alle 15.20 un dirigente del Settimo aveva comunicato che sarebbe stato necessario attendere l’arrivo dell’ambulanza sul terreno di gioco, in quel momento impegnata nel soccorso di una persona.

Alle 15.27 la società di casa aveva manifestato l’intenzione di non iniziare momentaneamente l’incontro a causa degli incidenti. Intorno alle 15.56, dopo aver riportato la calma, due Carabinieri avevano comunicato la presenza delle condizioni necessarie per disputare la gara. Il calcio d’inizio era stato quindi dato alle 16.06, con 36 minuti di ritardo rispetto all’orario ufficiale delle 15.30.

Il direttore di gara ha riferito che la partita si è poi svolta regolarmente e senza ulteriori situazioni da segnalare. Per questo il Giudice Sportivo ha escluso che gli avvenimenti del prepartita abbiano compromesso la regolarità dell’incontro, sottolineando inoltre l’”eccellente gestione” della situazione da parte dell’arbitro.

Risultato omologato e multa al Casale. Anche prescindendo dall’inammissibilità formale del ricorso, le richieste del Settimo sono state quindi respinte nel merito. Il risultato viene definitivamente omologato con il punteggio ottenuto sul campo: Calcio Settimo-Casale 1909 1-5.

La decisione sportiva sulla gara non chiude però la vicenda legata agli episodi avvenuti all’esterno. Il fascicolo, contenente la denuncia, i referti medici, l’esposto del Settimo e il supplemento di rapporto, è stato trasmesso alla Procura federale per le eventuali determinazioni di competenza.

Al Casale 1909 è stata inoltre inflitta un’ammenda di 500 euro per il comportamento definito «inqualificabile» dei propri sostenitori. Secondo il provvedimento, almeno una cinquantina di persone si sarebbero affollate davanti alla biglietteria evitando il pagamento del biglietto e adottando un atteggiamento finalizzato a incutere timore e forzare l’ingresso.

Disposto, infine, l’incameramento della tassa versata dal Settimo per la presentazione del ricorso.

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