
ACQUI TERME. Si chiude definitivamente sul piano della giustizia sportiva la vicenda legata alla gara di Eccellenza tra A.C. Cuneo 1905 Olmo e Acqui F.C., disputata il 3 dicembre 2025 e valida per il Girone B. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha infatti dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla società termale, confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e disponendo l’omologazione del risultato maturato sul campo.
Il ricorso dell’Acqui era stato presentato contro la decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 18 dicembre 2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, che aveva già respinto il reclamo di primo grado. Alla base della pronuncia, ancora una volta, non c’è una valutazione tecnica sull’episodio contestato, ma vizi procedurali ritenuti insuperabili.
La Corte ha infatti rilevato come il reclamo originario fosse stato correttamente dichiarato inammissibile per difetto di prova della rituale e tempestiva notificazione alla società controinteressata, oltre che per l’assenza di un valido preannuncio di reclamo, così come previsto dalla normativa federale. Secondo quanto stabilito dall’articolo 78, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, tali carenze non possono essere sanate in sede di appello, né possono essere introdotti elementi nuovi per rimediare a vizi formali che hanno determinato l’inammissibilità in primo grado.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l’Acqui non abbia fornito elementi idonei a superare le criticità procedurali già evidenziate dal Giudice Sportivo Territoriale, rendendo quindi inevitabile la declaratoria di inammissibilità anche in secondo grado.
A margine, “ad ogni buon conto”, la Corte ha comunque chiarito di condividere pienamente anche il merito della decisione impugnata. In particolare, viene ritenuta corretta l’interpretazione dell’articolo 59 delle NOIF e pienamente attendibile il referto arbitrale, dal quale emerge che l’illuminazione del terreno di gioco era considerata idonea e sicura per la prosecuzione dell’incontro. Un elemento decisivo è rappresentato dal fatto che non risulta alcuna contestazione rituale e tempestiva da parte della società reclamante nel corso della gara.
La decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata dunque giudicata congrua, correttamente motivata e conforme alla normativa federale, portando alla conferma del risultato conseguito sul campo. Contestualmente, la Corte ha disposto l’addebito e il prelievo della tassa di reclamo dal conto della società Acqui.
Per l’Acqui si tratta di una battuta d’arresto definitiva sul fronte giudiziario, che chiude il caso e cristallizza l’esito della sfida contro il Cuneo Olmo, senza ulteriori margini di intervento.
