venerdì, Gennaio 9 2026

La Corte Federale respinge i ricorsi e conferma le sanzioni a Academy Torinese e Torinese 1894

di Redazione
8 Gennaio 2026 3 min lettura
In foto l’Under 19 della Torinese della stagione 2024-25

La Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite ha messo il punto definitivo su una delle vicende disciplinari più gravi emerse nel calcio giovanile piemontese negli ultimi anni. Con decisione pubblicata l’8 gennaio e depositata al termine dell’udienza del 15 dicembre 2025, il Collegio ha respinto integralmente i ricorsi presentati da dirigenti e società coinvolti, confermando le sanzioni già irrogate dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta.

La vicenda è stata esaminata esclusivamente sotto il profilo dell’ordinamento sportivo. Al centro del procedimento le posizioni della Academy Torinese 1894 e della F.C. Torinese 1894, oltre a quelle dei rispettivi dirigenti apicali, Sante Squillace e Irene Crucitti. I ricorsi erano stati presentati contro la sentenza n. 41 del 13 novembre 2025, con cui il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità per una pluralità di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva.

Le contestazioni: alterazione di gara e commistione societaria

I fatti contestati risalgono alla stagione sportiva 2024-2025 e riguardano, in particolare, la gara del campionato Juniores Provinciali tra Academy Torinese e FC Torinese del 26 marzo 2025, ritenuta oggetto di condotte finalizzate ad alterarne il regolare svolgimento per garantire un vantaggio in classifica alla FC Torinese. La Corte ha ribadito come tale alterazione sia stata ritenuta effettiva, con conseguente applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Accanto a questo episodio, il provvedimento ricostruisce una illecita commistione tra le due società, entrambe iscritte allo stesso girone del campionato Juniores: condivisione di impianti, uffici e servizi amministrativi, collaborazione mai autorizzata né comunicata alla LND o alla FIGC, e sovrapposizione di ruoli dirigenziali. In particolare, la Corte ha confermato che Squillace avrebbe agito come presidente di fatto anche dell’Academy Torinese pur essendo formalmente e regolarmente tesserato come presidente della FC Torinese.

Ulteriori violazioni hanno riguardato l’impiego di dirigenti non tesserati e lo svincolo irregolare di giovani calciatori, poi trasferiti dalla Academy alla FC Torinese in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 109 delle NOIF.

Le sanzioni confermate

Alla luce di questi elementi, la Corte ha ritenuto proporzionato e corretto il trattamento sanzionatorio già definito in primo grado. Confermata quindi:

  • l’inibizione di 5 anni a carico di Sante Squillace;

  • l’inibizione di 4 anni e 8 mesi per Irene Crucitti;

  • la penalizzazione di 6 punti in classifica e l’ammenda di 8.000 euro per la FC Torinese 1894;

  • la penalizzazione di 4 punti e l’ammenda di 3.000 euro per la Academy Torinese 1894.

Nel motivare la decisione, la Corte ha sottolineato il particolare disvalore sociale delle condotte, aggravato dal contesto del calcio giovanile, ribadendo che i comportamenti accertati sono “radicalmente contrari ai valori di lealtà e sportività” che devono guidare l’azione dei dirigenti sportivi.

Ricorsi giudicati generici e privi di elementi concreti

I giudici hanno inoltre evidenziato come i ricorsi presentati si fondassero quasi esclusivamente su doglianze generiche circa la sproporzione delle sanzioni, senza apportare elementi di fatto idonei a scalfire l’impianto accusatorio. Pur scegliendo una lettura non formalistica dei requisiti di ammissibilità, la Corte ha ritenuto infondati nel merito tutti i motivi di impugnazione, richiamando la funzione preventiva e afflittiva delle sanzioni disciplinari.

Il verdetto finale

Con il rigetto di tutti i reclami, la decisione diventa definitiva in ambito federale. Le ammende dovranno essere versate entro il 22 gennaio 2026, mentre le penalizzazioni incidono sulle classifiche delle competizioni ritenute “sportivamente significative”, secondo il principio di effettività della sanzione.


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