La decisione riforma parzialmente quanto stabilito dal Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 25 settembre 2025, relativo alla gara di Prima Categoria – Girone D tra Aviglianese e ASD Beppe Viola Calcio, disputata il 21 settembre. In quell’occasione, Bonino era stato squalificato fino al 21 novembre per comportamento ritenuto “minaccioso e irriguardoso” nei confronti dell’arbitro.
Nel referto, il direttore di gara aveva descritto come, dopo l’espulsione, l’allenatore si fosse “avvicinato minacciosamente costringendolo ad arretrare”, rivolgendogli poi “frasi ingiuriose” mentre lasciava il terreno di gioco. La società, però, ha contestato questa ricostruzione, allegando un video dell’episodio a sostegno del reclamo.
Secondo l’Aviglianese, infatti, Bonino non avrebbe mai cercato alcun contatto fisico con l’arbitro, e avrebbe anzi “tese la mano al direttore di gara in segno di rispetto”, gesto non ricambiato. Visionato il materiale audiovisivo, il Collegio — presieduto dal dott. Ugo Annona, con l’avv. Loredana Germanò e il dott. Michele Penza (estensore) — ha ritenuto la versione del club attendibile, ridimensionando la gravità dell’accaduto.
“Il materiale istruttorio acquisito – si legge nella sentenza – porta a ridimensionare quanto contestato all’allenatore, poiché non si concretizza alcun contatto fisico tra l’arbitro e il tecnico. Pertanto la sanzione appare sproporzionata e merita riduzione”.
La squalifica di Davide Bonino è stata così rideterminata fino al 31 ottobre 2025, con restituzione della tassa di reclamo, se già versata.
Una decisione che restituisce parzialmente giustizia all’Aviglianese e al suo tecnico, confermando l’importanza dei riscontri video e del diritto alla revisione in caso di sanzioni ritenute eccessive.